E’ stata pubblicata oggi sul sito della Santa Sede, www.vatican.va, nell'apposito Focus dedicato alla risposta della Chiesa alla questione degli abusi sui minori, una Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) relative alle accuse di abusi sessuali. Non si tratta di un nuovo documento ma di una scheda riassuntiva di procedure operative già definite che possa essere di aiuto per laici e non canonisti. Le procedure si rifanno al Motu Proprio di Giovanni Paolo II "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 30 aprile 2001 e al Codice di Diritto Canonico del 1983. Per quanto riguarda le procedure preliminari, la diocesi indaga su qualsiasi sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso nei riguardi di un minore. Qualora il sospetto risulti verosimile, il caso viene deferito alla CDF. Il vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla CDF ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine. Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda la denuncia di tali crimini alle autorità civili. Nella fase preliminare e fino a quando il caso sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunità, comprese le vittime. In realtà, al vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che è chiamato ad esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico. Per quanto riguarda le procedure autorizzate dalla CDF, il dicastero studia il caso presentato dal vescovo locale e, dove necessario, richiede informazioni supplementari. La CDF può autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale giudiziario davanti a un Tribunale ecclesiale locale. Qualsiasi appello in casi simili dovrà essere eventualmente presentato ad un tribunale della CDF. La CDF può anche autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale amministrativo davanti ad un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e ha il diritto di presentare ricorso alla CDF contro un decreto che lo condanni ad una pena canonica. La decisione dei cardinali membri della CDF è definitiva. Qualora il sacerdote venga giudicato colpevole, i due procedimenti, giudiziario e amministrativo penale, possono condannarlo ad un certo numero di pene canoniche, fino alla dimissione dallo stato clericale. Anche la questione dei danni subiti può essere trattata direttamente durante queste procedure. In casi particolarmente gravi, in cui un religioso durante un processo è ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori o in cui le prove siano schiaccianti, la CDF può scegliere di portare questo caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emetta un decreto di dimissione dallo stato clericale “ex officio”. Non esiste ricorso canonico dopo un simile decreto papale. La CDF porta al Santo Padre anche richieste di sacerdoti accusati che, consapevoli dei crimini commessi, chiedano di essere dispensati dagli obblighi del sacerdozio e chiedano di tornare allo stato laicale. Il Santo Padre concede tale richiesta per il bene della Chiesa (“pro bono Ecclesiae”). In quei casi in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i propri crimini ed abbia accettato di vivere una vita di preghiera e penitenza, la CDF autorizza il vescovo locale ad emettere un decreto che proibisce o limita il ministero pubblico di tale sacerdote. Nel caso di violazione delle condizioni del decreto, non è esclusa la dimissione dallo stato clericale. Contro questi decreti è possibile il ricorso alla CDF. La decisione della CDF è definitiva. Infine, la Guida ricorda che la CDF ha in corso una revisione di alcuni articoli del "Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis" tutela del 2001, al fine di aggiornarlo alla luce delle speciali facoltà riconosciute alla CDF dai Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte e sotto discussione non cambieranno le suddette procedure.
Radio Vaticana