venerdì 13 maggio 2011

'Universae Ecclesiae' (2). Le norme specifiche: la competenza dei vescovi diocesani, il gruppo di fedeli, il sacerdote idoneo e la preparazione

I numeri dal 12 al 35 dell’Istruzione "Universae Ecclesiae" stabiliscono cosa fare nel caso in cui esistano in diocesi o parrocchie dei “gruppi di fedeli stabili” che chiedano di celebrare secondo le antiche liturgie latine. Anzitutto, si legge, i vescovi hanno il compito di “adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della forma extraordinaria del Rito Romano”. "Il parroco o il rettore, o il sacerdote responsabile di una chiesa, si regolerà secondo la sua prudenza, lasciandosi guidare da zelo pastorale e da uno spirito di generosa accoglienza" nei confronti dei fedeli. "I fedeli che chiedono la celebrazione della forma extraordinaria - si legge nel documento - non devono in alcun modo sostenere o appartenere a gruppi che si manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o dei Sacramenti celebrati nella forma ordinaria e al Romano Pontefice come Pastore Supremo della Chiesa universale". Il gruppo di fedeli "può essere anche costituito da persone che provengano da diverse parrocchie o diocesi" e, si legge nel documento, "nel caso di un sacerdote che si presenti occasionalmente in una chiesa parrocchiale o in un oratorio con alcune persone ed intenda celebrare nella forma extraordinaria, il parroco o il rettore di chiesa o il sacerdote responsabile di una chiesa, ammettano tale celebrazione, seppur nel rispetto delle esigenze di programmazione degli orari delle celebrazioni liturgiche della chiesa stessa". "Nei casi di gruppi numericamente meno consistenti - si legge nell'Istruzione - ci si rivolgerà all'Ordinario del luogo per individuare una chiesa in cui questi fedeli possano riunirsi per assistere a tali celebrazioni, in modo tale da assicurare una più facile partecipazione e una più degna celebrazione della Santa Messa. Anche nei santuari e luoghi di pellegrinaggio si offra la possibilità di celebrare nella forma extraordinaria ai gruppi di pellegrini che lo richiedano, se c'è un sacerdote idoneo". L’Istruzione ricorda, fra l’altro, che che i suddetti gruppi di fedeli possono richiederla per la celebrazione del Triduo pasquale e anche che è possibile utilizzarla per il rito della Cresima e in alcuni casi per l’ordinazione sacerdotale. "Ogni sacerdote - si legge nel documento - che non sia impedito a norma del Diritto Canonico è da ritenersi idoneo". Per quanto riguarda l'uso della lingua latina, "è necessaria una sua conoscenza basilare, che permetta di pronunciare le parole in modo corretto e di capirne il significato". Per quanto riguarda la conoscenza dello svolgimento del Rito, "si presumono idonei i sacerdoti che si presentano spontaneamente a celebrare nella forma extraordinaria, e l'hanno usato precedentemente". Si chiede, inoltre, agli ordinari di offrire al clero "la possibilità di acquisire una preparazione adeguata alle celebrazioni nella forma extraordinaria. Ciò vale anche per i seminari, dove si dovrà provvedere alla formazione conveniente dei futuri sacerdoti con lo studio del latino e, se le esigenze pastorali lo suggeriscono, offrire la possibilità di apprendere la forma extraordinaria del Rito". Nelle diocesi dove non ci siano sacerdoti idonei, "i vescovi diocesani possono chiedere la collaborazione dei sacerdoti degli Istituti eretti dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, sia in ordine alla celebrazione, sia in ordine all'eventuale apprendimento della stessa". La facoltà di celebrare la Messa in latino è data dal Motu Proprio "ad ogni sacerdote sia secolare sia religioso. Pertanto in tali celebrazioni, i sacerdoti non necessitano di alcun permesso speciale dei loro ordinari o superiori". Altre norme disciplinano l’uso dei libri liturgici e del breviario, della celebrazione della Messa cosiddetta “senza popolo”, delle letture della Messa che, secondo il Messale del 1962, possono essere proclamate o “esclusivamente in lingua latina”, oppure seguite dalla traduzione in “lingua vernacola”, o ancora, nelle cosiddette “Messe lette”, nella sola lingua vernacola. L’Istruzione stabilisce che in caso di contrasti, per esempio contro eventuali decisioni adottate da un vescovo contrarie al Motu Proprio, si possa fare ricorso presso la Commissione "Ecclesia Dei".

Radio Vaticana, TMNews