sabato 18 febbraio 2012

Quarto Concistoro per i nuovi cardinali di Benedetto XVI. 'Usque ad sanguinis effusione': il Collegio cardinalizio nella storia della Chiesa

Il primo cardinale a varcare in questo 2012 la soglia degli ottanta è stato il portoghese José Saraiva Martins, ex Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, l'8 marzo sarà la volta del guatemalteco Adolfo Quezada Toruño. Anche per questo Benedetto XVI domani tiene il Concistoro ordinario pubblico per la creazione di novi cardinali, per poter completare il Collegio dei suoi più stretti collaboratori. Lo aveva ricordato il cardinale decano Angelo Sodano lo scorso 22 dicembre nel saluto al Papa per gli auguri natalizi: “Alcuni di essi sono nel pieno delle loro forze. Altri sono già avanti negli anni e sentono il peso dell’età, sperimentando ciò che ben esprime una canzone popolare che ci dice: 'Vivere non è sempre poesia!'". Ma chi sono i cardinali? Che cosa fanno? Siamo abituati a vederli a fianco al Papa nelle grandi occasioni, nelle Messe, magari come “diaconi”. Il loro non è solo un titolo onorifico ma che nasce dai presbiteri dei 25 titoli o chiese parrocchiali di Roma, dai 7 diaconi regionali e sei diaconi palatini e dai 7 vescovi suburbicari, furono consiglieri e cooperatori del Papa. Bisogna arrivare al 1150 per avere il Collegio cardinalizio con un decano, che è il vescovo di Ostia, e un Camerlengo che ne amministra i beni. E dal 1059 i cardinali diventano gli elettori esclusivi del Papa. Nel secolo XII incominciarono ad essere nominati cardinali anche alcuni prelati residenti fuori Roma. Il numero nei secoli XIII-XV, ordinariamente non superiore ai trenta, fu fissato da Sisto V a 70 (1586). I cardinali appartengono alle varie Congregazioni romane; sono considerati Principi di sangue, col titolo di Eminenza. Da questo anche il colore rosso dei loro abiti simbolo del sangue dei martirio. "Usque ad sanguinis effusione", fino all’effusione del sangue, al martirio appunto. Fu Giovanni XXIII a derogare al numero di cardinali stabilito da Sisto V in un Concistoro segreto del 1958, e stabilire che tutti i cardinali fossero insigniti della dignità episcopale. Paolo VI determinò il posto dei Patriarchi Orientali nel Collegio Cardinalizio (1965), e dispose, con il Motu Proprio "Ingravescentem aetatem" (21-11-1970), che con il compimento dell’80 anno di età, i cardinali cessano di essere membri dei dicasteri della Curia romana e di tutti gli organismi permanenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano; perdono il diritto di eleggere il Romano Pontefice e, quindi, anche il diritto di entrare in conclave. Infine, Paolo VI stabilì sempre con un Concistoro segreto nel 1973, che il numero massimo dei cardinali che hanno la facoltà di eleggere il Romano Pontefice fosse fissato in 120. Tale limite è stato confermato anche da Giovanni Paolo II, ma vi ha derogato due volte, portando il Collegio dei cardinali elettori alla cifra di 135. Benedetto XVI ha nuovamente confermato la norma dei 120 attenendovisi e, in occasione dei Concistori, tale numero non è mai stato superato. I cardinali conservano le loro tradizioni e prerogative di essere elettori e consiglieri del Sommo Pontefice nel governo della Chiesa universale. Sono divisi nei tre ordini episcopale, presbiterale e diaconale, e vengono liberamente eletti dal Papa tra i chierici che abbiano ricevuto almeno il presbiterato. Presiede il Collegio cardinalizio il decano. I cardinali prestano collegialmente la loro collaborazione al Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori ordinari e straordinari; se presiedono dicasteri o istituti della Curia romana o dello Stato della Città del Vaticano, sono pregati di presentare la loro rinuncia al compimento dei 75 anni di età. In caso di vacanza della Sede Apostolica, i cardinali hanno soltanto le potestà loro attribuite dalle vigenti leggi particolari. I cardinali sono i collaboratori più alti in dignità e i consiglieri dei Papa per gli affari della Chiesa. Almeno dal secolo VI veniva chiamato cardinale il presbitero o il diacono che per le sue capacità veniva trasferito dalla chiesa, in servizio della quale era stato ordinato e della quale aveva il titolo, in un'altra chiesa, dalla quale dipendeva (di qui probabilmente "cardinale", dalla parola latina cardo). Dal secolo VIII il titolo fu riservato ai chierici incardinati nella chiesa cattedrale e che costituivano il consiglio o senato del vescovo. A Roma le categorie dei cardinali erano tre: i cardinali diaconi, che avevano l'amministrazione del palazzo lateranense, dei sette dipartimenti di Roma e la cura dei poveri che si trovavano in essi; i cardinali presbiteri, preposti in modo più stabile alle cinque maggiori chiese di Roma (San Pietro, San Paolo, San Lorenzo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano), dove svolgevano il loro servizio liturgico; i cardinali vescovi, che erano preposti alle sette diocesi suburbicarie di Roma e assistevano il papa nelle cerimonie liturgiche nella Basilica lateranense. Tutte e tre le categorie di cardinali erano il consiglio o il senato del Romano Pontefice e venivano inviati da questi come legati, che lo rappresentavano anche nei Concili ecumenici. Come aiuto del Papa nel governo non solo della diocesi di Roma, ma anche della Chiesa universale, già dal secolo XI i cardinali cominciarono a essere presi anche da varie parti dei mondo e ad agire come Collegio. I cardinali vengono nominati dal Papa nel Concistoro. Il cardinale decano presiede il Collegio dei cardinali e tra le sue prerogative c'è quella di chiedere, nel conclave, a colui che è eletto Papa, se intende o no accettare, ed eventualmente consacrare vescovo il Romano Pontefice eletto, qualora non lo fosse (CIC, can. 355). Il cardinale vicario è colui che rappresenta il Papa e fa le sue veci nel governo della diocesi di Roma. Nel 1958 Giovanni XXIII superò il limite dei 70 cardinali e stabilì anche che i cardinali di tutti e tre gli ordini dovessero avere la dignità episcopale. Nel 1970 Paolo VI decise l'esclusione dei cardinali ultraottantenni dal conclave. Secondo il Codice di Diritto Canonico (can. 349) le funzioni che il Collegio dei cardinali deve svolgere sono tre: eleggere in modo collegiale il Papa; consigliarlo nel Concistoro nelle questioni di maggiore importanza,e aiutarlo singolarmente nella cura quotidiana della Chiesa universale, ricoprendo uffici nella Curia romana. Sono cardinali il Segretario di Stato, i membri e prefetti delle Congregazioni romane e della Segnatura Apostolica, membri e presidenti dei Consigli e della Prefettura per gli affari economici, presidente della Penitenzieria Apostolica, della Camera Apostolica, dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, legati a latere. L'azione collegiale dei cardinali come consiglieri del Papa si svolge principalmente nel Concistoro che è riunito e presieduto da questi; il Papa, però, può riunire i cardinali in sessione plenaria, senza che questa assuma la forma del Concistoro. I cardinali, anche quelli non residenti a Roma, sono cittadini vaticani.

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I principi della Chiesa: storia, funzioni e curiosità del Collegio cardinalizio