venerdì 22 febbraio 2013

Mons. Arrieta: fino alla sede vacante il Papa può modificare le procedure per l’elezione del Sommo Pontefice. Dopo è la Congregazione dei cardinali che deve stabilire il giorno d’inizio del conclave

“Fino alla sede vacante, il Santo Padre può modificare le procedure relative all’elezione del Sommo Pontefice. Dopo l’inizio della Sede vacante, è la Congregazione dei cardinali che deve stabilire il giorno d’inizio del conclave”. A confermarlo è stato monsignor Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che nel briefing di oggi ha presentato la Costituzione Apostolica “Universi Dominici Gregis”, emanata da Giovanni Paolo II nel 1996 e tuttora in vigore, circa la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice. Benedetto XVI, ha ribadito mons. Arrieta, “può modificare la legge sul Conclave prima della Sede vacante, e quindi potrebbe, vedendo che i cardinali sono tutti qui, anticiparne l’inizio, anche per evitare che restino troppo tempo fuori dalla propria sede”. Facoltà, questa, che dall’inizio della Sede vacante, alle 20.00 del 28 febbraio, passerebbe alla Congregazione dei cardinali, che in merito ad eventuali “dubbi” sull’interpretazione della Costituzione Apostolica potrebbe procedere a maggioranza assoluta. Se i cardinali dovessero ‘twittare’ dall’interno del conclave notizie segrete “incorrerebbero in gravi sanzioni”, fino alla scomunica. In ogni caso i cardinali non potranno entrare in Ccnclave con il telefono cellulare, che “verrebbe confiscato”. Arrieta ha spiegato ancora che le sanzioni sono molto pesanti e sono previste dalla Costituzione apostolica ‘Universi dominici gregis’, il testo che regola l’elezione del Pontefice. “Ci sono più 'scomuniche latae sententiae' previste in questo documento che in tutto il codice di diritto canonico”, ha detto il canonista. Nessun cardinale elettore può essere escluso dall’elezione. La rinuncia, che deve essere accettata dal Collegio dei cardinali, può avvenire per motivi di salute comprovati o grave impedimento. I porporati che, in qualsiasi modo rivelano a qualunque altra persona, notizie sull’elezione del Pontefice possono incorrere nella pena della scomunica. Anche un cardinale, che abbia ricevuto una scomunica, ha comunque diritto di voto. Su possibili rinunce alla partecipazione al prossimo conclave è intervenuto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi: “Credo abbiamo sentito tutti, seguendo le informazioni, che il cardinale di Jakarta, in Indonesia, ha presentato difficoltà per suoi motivi di salute. Però l’accettazione dei motivi, valutare se è giustificato o meno, dipende dal Collegio dei cardinali”. L’unica modifica alla Costituzione "Universi Dominici Gregis" è stata introdotta da Benedetto XVI, nel 2007, con il Motu Proprio "De Aliquibus mutationibus in normis de eletione Romani Pontifici", che ripristina, in tutte le votazioni, il quorum dei due terzi per un’elezione valida. Dopo il 34° scrutinio (o 35° se si è votato anche il giorno dell’apertura del Conclave) si procede al "ballottaggio" tra i due cardinali che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi nella votazione precedente. Affinché l’elezione sia valida, è sempre necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

SIR, Adnkronos, Radio Vaticana